Niente mantenimento al figlio maggiorenne senza propensione allo studio e con poca voglia di lavorare

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 marzo 2021 – 2 luglio 2021 n. 18785 (testo in calce) conferma l’orientamento secondo cui si deve escludere che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale, incondizionata e illimitata, per i figli maggiorenni disoccupati. Infatti, l’assegno è revocabile qualora i figli non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale per colpa, ad esempio, a causa di un comportamento negligente o per inettitudine o trascuratezza. Inoltre, l’avanzare dell’età è un elemento rilevante.