MATTEO MATTIOLI AVVOCATO PENALISTA

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Il condannato se versa in stato di insolvenza economica può non pagare la multa.

2020-12-03 08:52

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multa, condanna, liberta-controllata,

Il condannato se versa in stato di insolvenza economica può non pagare la multa.

Il condannato per un reato puo' convertire la pena pecuniaria in libertà controllata.

Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.




La libertà controllata è una modalità di sostituzione sia delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81) sia di conversione delle pene pecuniarie (art. 102 L. 689/81).



Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata, quando ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi (art. 53 L. 689/81); tuttavia, la libertà controllata – come detto, quale sostituzione delle pene detentive brevi – è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).



In questo caso, il Magistrato di Sorveglianzadetermina le modalità di esecuzione della libertà controllata sentendo il condannato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 107 della Legge 689/81.


La libertà controllata comporta:


1. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;


2. l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;


3. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;


4. la sospensione della patente di guida;


5. il ritiro del passaporto, nonché’ la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;


6. l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità.



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