MATTEO MATTIOLI AVVOCATO PENALISTA

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Il condannato se versa in stato di insolvenza economica può non pagare la multa.

2020-12-03 08:52

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Multa, Condanna, Libertà controllata,

Il condannato se versa in stato di insolvenza economica può non pagare la multa.

Il condannato per un reato puo' convertire la pena pecuniaria in libertà controllata.

Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.




La libertà controllata è una modalità di sostituzione sia delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81) sia di conversione delle pene pecuniarie (art. 102 L. 689/81).



Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata, quando ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi (art. 53 L. 689/81); tuttavia, la libertà controllata – come detto, quale sostituzione delle pene detentive brevi – è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).



In questo caso, il Magistrato di Sorveglianzadetermina le modalità di esecuzione della libertà controllata sentendo il condannato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 107 della Legge 689/81.


La libertà controllata comporta:


1. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;


2. l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;


3. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;


4. la sospensione della patente di guida;


5. il ritiro del passaporto, nonché’ la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;


6. l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità.



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